DECRETO-LEGGE

D.L. 31/1976 - DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 31

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 31

Numero 31 Anno 1976 GU 05.03.1976 Codice 076U0031

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148))

Art. 1-bis

Comma 2

, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'art. 20, il seguente articolo:
"Art. 20-bis - (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali). - Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonchè nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza".

Art. 6-bis

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Comma 2

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976

Comma 3

LEONE

Comma 4

MORO - BONIFACIO -
COLOMBO - STAMMATI -
DE MITA

Comma 5

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 59