Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Art. 1-bis
Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo l'art. 20, il seguente articolo:
"Art. 20-bis - (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali). - Le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonchè nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della guardia di finanza".
Art. 6-bis
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
COLOMBO - STAMMATI -
DE MITA
Comma 5
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 59