DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798

Numero 798 Anno 1977 GU 05.11.1977 Codice 077U0798

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al fine di non appesantire il mercato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato
((da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge))
entro il
((30 aprile 1978))
, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, Franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L.
((55.550))
per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto.
((La riduzione di cui al precedente comma è fissata in L. 57.650 qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai duecento chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 61.850 nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento chilometri.
Sull'alcool ottenuto dalle distillazioni successive di patate, limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale costituzione o del loro riconoscimento, è applicata l'esenzione dei diritti erariali))

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze,
((sentite le regioni))
saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.
((Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da esse designati.))

Art. 2

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Comma 1


Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare.
Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande dovessero superare il limite massimo di 2 milioni di quintali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello delle finanze, procederà ad un piano di riparto tra le distillerie interessate secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale di cui allo stesso art. 1.

Art. 2-bis

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Art. 2-bis

Comma 1

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Comma 2

((Le modifiche al decreto ministeriale di cui all'articolo 1 devono essere emanate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i termini di cui al primo comma del precedente articolo 2 sono prorogati a trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo decreto ministeriale.
In sede di formulazione del piano di riparto di cui al secondo comma del precedente articolo 2 si terrà conto anche delle eventuali modifiche apportate alle relative modalità dal decreto suddetto.))

Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - MARCORA -
PANDOLFI - STAMMATI -
DONAT-CATTIN

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 21