DECRETO-LEGGE

D.L. 710/1977 - DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1977, n. 710

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1977, n. 710

Numero 710 Anno 1977 GU 05.10.1977 Codice 077U0710

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica;
Ritenuto che, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge;
Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, nonchè di quelle per il rinnovo delle amministrazioni degli enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi consigli ovvero per altre cause;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978.
Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 4