Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerata la necessità e l'urgenza di ampliare la sfera di applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
(( I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.
A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta))
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A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta))
Art. 1-bis
Comma 1
(( Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"))
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"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"))
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 30 settembre 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - ANSELMI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 1
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 1