Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare in tempi brevi e nei momenti più idonei i necessari interventi sul mercato delle carni per garantirne un giusto equilibrio nell'interesse dei produttori e dei consumatori, utilizzando i servizi degli stessi produttori attraverso le loro organizzazioni e strutture associative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per gli interventi nel mercato delle carni l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata, in deroga agli articoli 10 e 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, ad avvalersi, previa stipulazione, a trattativa privata, di apposite convenzioni, di organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico.
Art. 2
#Comma 1
Le convenzioni di cui al precedente articolo dovranno contenere le condizioni e le modalità di svolgimento degli interventi assicurandone la tempestiva attuazione da parte degli organi prescelti attraverso la loro organizzazione con criteri di uniformità operativa su tutto il territorio nazionale.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 10 giugno 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - MARCORA STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Atti Governo, registro n. 13, foglio n. 14
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Atti Governo, registro n. 13, foglio n. 14