Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
A decorrere dal 1 giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 23 maggio 1955 e l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Rimane fermo il diritto degli enti ed istituti, già titolari dello sconto di cui alle norme indicate nel precedente comma, ad acquistare direttamente dai produttori qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonchè i galenici preconfezionati, da consumare direttamente nei propri ambulatori.
Art. 2
#Comma 1
Il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, di cui al disposto dell'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, diventa operativo con decorrenza 1 giugno 1977.
La revisione generale dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE dovrà essere ultimata, nella sua prima applicazione, entro il 30 novembre 1977.
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Le confezioni farmaceutiche delle specialità medicinali inserite nel prontuario terapeutico, approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno seguitare ad essere munite del bollino esterno o fustellato previsto dall'art. 2 della convenzione 23 marzo 1956, stipulata tra gli enti mutualistici ed i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, dei farmacisti e dei grossisti.
I farmacisti hanno l'obbligo di applicare il bollino esterno o fustellato, di cui al precedente comma, sulle ricette spedite a favore degli assistiti degli enti mutualistici preposti alla assistenza di malattia.
Art. 4
#Comma 1
Per le preparazioni galeniche magistrali e per le preparazioni galeniche preconfezionate, le farmacie sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici lo sconto stabilito nella "Convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici", stipulata in data 29 marzo 1974 tra gli enti stessi e le rappresentanze dei farmacisti.
Art. 5
#Comma 1
A decorrere dal 1 giugno 1977, l'art. 26 della convenzione 29 marzo 1974 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti dagli enti mutualistici, di cui al precedente art. 4, è abrogato.
Dalla stessa data le farmacie sono tenute a corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90 per cento dell'importo lordo, richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia, per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta.
Art. 5-bis
#Comma 1
I termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti per gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti mutualistici dal 1" ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Art. 6
#Comma 1
Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonchè per i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9 giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica))
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
- MORLINO - STAMMATI
- ANSELMI - DAL FALCO
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 4