DECRETO-LEGGE

D.L. 151/1977 - DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. 151

DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. 151

Numero 151 Anno 1977 GU 02.05.1977 Codice 077U0151

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio".

Art. 2

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Comma 1


Dopo l'art. 432 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 432-bis. (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal sesto comma dell'art. 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che, per evidente e assoluta necessità del giudizio, ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento".

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 aprile 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 3