DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 11

Numero 11 Anno 1977 GU 01.02.1977 Codice 077U0011

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 marzo 1977, n.90, ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera j), e' sostituito con il seguente: 84.000; dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente: Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata.

Art. 2

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Comma 1



Gli aumenti disposti con il presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio

Comma 2

1977.
Coloro che hanno già rinnovato l'abbonamento per l'anno 1977 devono versare la maggior tassa dovuta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, concernenti gli aumenti dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, a meno che non abbiano disdetto l'abbonamento nei termini previsti dai medesimi decreti.
L'integrazione deve essere corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1° febbraio 1977 e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato l'abbonamento.
Coloro che non hanno corrisposto l'abbonamento per l'anno 1977 e provvederanno a disdirlo nei termini di cui al precedente comma, sono tenuti a versare i ratei di canone e di tassa di concessione governativa dovuti fino al 28 febbraio 1977, nelle misure stabilite dalle precedenti disposizioni.
Coloro che hanno effettuato il pagamento e abbiano dato disdetta nei termini suindicati possono chiedere il rimborso dei ratei di canone e di tassa sulle concessioni governative, relativi ai mesi successivi al febbraio 1977.

Art. 3

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Comma 1


L'art. 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori".

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 13