DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 3

Numero 3 Anno 1977 GU 18.01.1977 Codice 077U0003

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della vendita delle carni, al fine di razionalizzare la distribuzione per equilibrarne i consumi, ferma restando la necessaria tutela dei consumatori e dei produttori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


L'art. 2, secondo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, è abrogato.
Gli articoli 3, 4 e 5 della legge di cui al comma precedente sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3. - Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quelle equine e di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati.
Art. 4. - I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche
((, congelate o scongelate))
.
Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.
Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca
((, congelata o scongelata))
della carne posta in vendita.
((Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta))
.
Art. 5. - I prezzi di vendita delle carni congelate e scongelate sono fissati dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 2

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Comma 1


Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quelli per la sanità e per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le occorrenti norme di esecuzione relative alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate.
Il decreto potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000.
Si applicano le disposizioni degli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 3

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Comma 1


Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di autorizzazioni comunali per la vendita di carni comprese nelle tabelle II e III allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 6 settembre 1971,
((le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate o scongelate, quando gli spacci rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto e purchè ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse))
.
Il sindaco concede l'anzidetta autorizzazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto.
La stessa autorizzazione può essere concessa alle condizioni ed alle modalità di cui al precedente comma ai titolari degli esercizi previsti dalla tabella VIII allegata al citato decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 4

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Comma 1

((Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni))
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Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione della autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento è comunicato dal sindaco all'autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.
((La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione))
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Art. 4-bis

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Comma 1

((Le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione))
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Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentate alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- BONIFACIO - MARCORI
- DAL FALCO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 6