Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, al fine di alleggerire il mercato interno, le cui quotazioni non si sono attestate su livelli tali da consentire una equa e generalizzata remunerazione del prodotto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per l'esportazione di 150 mila ettolitri di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume, verso i Paesi terzi, per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, è concesso un aiuto pari a L. 7.300 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli in possesso alla data del
((1 febbraio 1979))
di regolare contratto di esportazione, avente data certa, per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri.
Per beneficiare del suddetto aiuto l'esportazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 30 giugno 1979.
La misura dell'aiuto è suscettibile di riduzione in relazione ad eventuali variazioni dell'ammontare della restituzione comunitaria concessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sollecita attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 2
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.095 milioni si provvede
((a valere sull'autorizzazione di spesa recata))
dal decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1977, n. 803.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978
Comma 4
PERTINI
Comma 5
ANDREOTTI - MARCORA - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 26
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì
((15 dicembre 1978))
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 26