Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'interpretazione autentica della disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 430))
.
((...))
, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonchè le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 430))
.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di Caro osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 14 luglio 1978
Comma 4
PERTINI
Comma 5
ANDREOTTI - SCOTTI - PASTORINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 35
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 35