Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
All'art. 1 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:
4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il punto 4) assume la numerazione di punto 5).
Art. 2
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 2 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Art. 3-bis. - La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.
La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonchè alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.
La commissione svolge, altresì, i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) è composta:
a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;
c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo.
In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.
Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.
Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.
Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.
Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale.
Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro.
Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.
Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonchè degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.(3)
Comma 2
Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la "Commissione centrale per l'impiego" di cui al presente articolo è soppressa e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
Comma 3
L'Avviso di rettifica nel modificare l'Allegato A previsto dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ha conseguentemente disposto il venir meno della soppressione della "Commissione centrale per l'impiego"di cui al presente articolo.
Art. 4
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dai due comma seguenti:
Comma 2
La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonchè dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.
All'ultimo comma dell'art. 4 le parole: "i 12 mesi" sono sostituite con le parole: "i termini massimi indicati agli articoli 7, 26".
Comma 3
Art. 5
#Comma 1
L'art. 5 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati))
La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione.
Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.
Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.
Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.
Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonchè le condizioni delle prestazioni richieste.
Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria.
Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.
Art. 6
#Comma 1
" Art. 6-bis. - I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti "))
Art. 7
#Comma 1
L'art. 7 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
Il contratto di formazione:
2) non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e non è rinnovabile.
I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti.
Art. 8
#Comma 1
L'art. 8 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonchè il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative))
Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.
Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.
Art. 9
#Comma 1
L'art. 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite))
I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.
Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater))
Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.
Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-bis della presente legge.
Art. 10
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 13 della legge 10 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese".
Art. 11
#Comma 1
Dopo l'art. 13 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
Art. 13-bis. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge.
Art. 12
#Comma 1
Dopo l'art. 16 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
Art. 16-bis. - Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi.
I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.
L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.
I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.
Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.
Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.
Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.
I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati alla attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.
Art. 13
#Comma 1
Dopo l'art. 16-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.
La composizione della commissione è determinate di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.
L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale))
Art. 14
#Comma 1
Dopo l'art. 16-ter della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione ha, altresì, il compito:
di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze))
Art. 15
Comma 1
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca";
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura "))
Art. 16
#Comma 1
All'art. 19 della legge 1 giugno 1977, n. 285, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative".
Art. 17
#Comma 1
L'art. 20 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame))
Il contributo è condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.
L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984))
Art. 18
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 21 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Dopo l'art. 24 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è aggiunto il seguente:
Art. 24-bis. - Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.
Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'
I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività normative per le cooperative di cui all'articolo 27.
I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-bis.
Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente articolo 3-bis.
Art. 20
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:
I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:
beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettività;
ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
servizi in materia di motorizzazione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica.
Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
"I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali"))
Art. 21
#Comma 1
Dopo l'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
Art. 26-bis. - I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.
I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro
Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al trenta per cento delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.
Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il , le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).
La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge.
Art. 22
#Comma 1
Dopo il secondo comma dell'art. 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Dopo l'art. 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente:
Art. 29-bis. - Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.
All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.
È autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le commissioni provinciali di collocamento possono autorizzare l'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta, di giovani iscritti nelle liste speciali
Alle stesse condizioni di cui al comma precedente può essere autorizzata l'assunzione con contratto a tempo parziale.
Ai giovani è corrisposta la retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Per i giovani che alla scadenza del contratto a termine sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato spettano ai datori di lavoro le agevolazioni previste dall'art. 9, quinto comma, della legge 10 giugno 1977, n. 285
Art. 24-bis
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
Per il periodo di applicazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, il Ministero della difesa può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e, per quanto in esse non previsto, delle norme di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, sia per singoli enti militari, sia cumulativamente per gruppi di tali enti, corsi allievi operai, di durata annuale o semestrale, ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore a 29 anni, iscritti nella lista speciale.
Gli allievi operai di cui al precedente comma che conseguano, al termine del corso, l'attestato di idoneità e semprechè risultino in possesso dei requisiti generali richiesti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono essere assunti in servizio utilizzando i posti già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 e quelli che sono o si renderanno annualmente disponibili nei ruoli degli operai delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, ferme restando le aliquote dei posti riservati ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e ai sensi dell'art. 28, n. 2, lettera a), e n. 3, lettera a), della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modifiche e integrazioni.
L'attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi annuali o semestrali costituisce titolo per la nomina, rispettivamente, ad operaio qualificato ed a operaio comune.
I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati.
Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete l'indennità mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, quinto capoverso, lettera b), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285))
Art. 26
#Comma 1
Il Ministero delle finanze, ad integrazione del programma in corso d'esecuzione predisposto ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è autorizzato a presentare un programma straordinario per l'aggiornamento del catasto urbano.
Per l'attuazione di detto programma il Ministero delle finanze provvede all'assunzione dei giovani iscritti nella lista speciale con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge predetta.
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Art. 27-bis
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Il Presidente del Senato
Comma 5
Comma 6
MORLINO - PANDOLFI -
DE MITA
Comma 7
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 33