DECRETO-LEGGE

D.L. 79/1978 - DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 79

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 79

Numero 79 Anno 1978 GU 31.03.1978 Codice 078U0079

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia della legge istitutiva del consorzio fra lo Stato e gli enti locali per il restauro e la valorizzazione delle ville venete, già prorogata, con legge 25 ottobre 1977, n. 802, al 31 marzo 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

((A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978))
.
Nessun contributo è dovuto dallo Stato per effetto della proroga di cui al precedente comma.
((L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243))
.

Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - ANTONIOZZI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 1