Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, per la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, entro il quale devono essere versati all'erario l'importo complessivo delle somme e i valori bollati concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
I termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979
Comma 4
PERTINI
Comma 5
COSSIGA - MORLINO - REVIGLIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 14
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 14