DECRETO-LEGGE

D.L. 626/1979 - DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 626

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 626

Numero 626 Anno 1979 GU 17.12.1979 Codice 079U0626

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il disegno di legge n. 895, presentato alla Camera dei deputati l'8 novembre corrente anno, avente per oggetto il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Rilevato che la commissione interni della Camera in sede referente ha approvato gli articoli 4, 5, 6, 13 e 14 del predetto disegno di legge, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè le competenze dello stesso in materia di coordinamento e di direzione unitaria delle forze di polizia, l'istituzione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica o le relative attribuzioni;
Considerato che occorre aumentare tempestivamente la capacità operativa delle forze di polizia per fronteggiare le manifestazioni terroristiche ed eversive e che, a tal fine, è necessario coordinarne in modo più organico ed efficace l'azione;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente attuare immediatamente le norme contenute nel sopraindicato disegno di legge per la parte concernente l'attività di coordinamento e di direzione unitaria delle forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica

Comma 2

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonchè altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, delle Forze armate e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 2

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Comma 1

Attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica

Comma 2

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Spetta al Comitato esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia.

Art. 3

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Comma 1

Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia

Comma 2

Ai fini dell'attuazione delle direttive e degli ordini impartiti dal Ministro nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica è costituito un ufficio, sotto la direzione del capo della polizia o di un suo delegato, che espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato all'ufficio di cui al primo comma, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Art. 3-bis

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Comma 1

((Le modalità di raccolta, valutazione e classificazione, la natura e l'entità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e l'uso, la tutela dei singoli nonchè i controlli complessivi saranno regolati per legge))
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Art. 3-ter

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Comma 1

(((Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia)

Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolare necessità, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati, sale operative comuni))

Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

COSSIGA - ROGNONI -
RUFFINI - MORLINO
- REVIGLIO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 13