Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa;
Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi;
Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche;
Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro della sanità; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al
((31 dicembre 1980))
.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 16 novembre 1979
Comma 4
PERTINI
Comma 5
COSSIGA - ALTISSIMO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 7
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 7