DECRETO-LEGGE

D.L. 149/1979 - DECRETO-LEGGE 23 maggio 1979, n. 149

DECRETO-LEGGE 23 maggio 1979, n. 149

Numero 149 Anno 1979 GU 24.05.1979 Codice 079U0149

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978, per consentire ai comuni di ottemperare sia agli adempimenti connessi con le prossime consultazioni elettorali del mese di giugno 1979, sia a quelli derivanti dalle vigenti disposizioni fiscali che impongono agli stessi comuni l'obbligo di ricevere le dichiarazioni dei predetti redditi e di trasmetterle agli uffici distrettuali delle imposte;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

#

Comma 1


Sono prorogati al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Alla stessa data sono prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da parte dei sostituti d'imposta, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1978; nonchè i termini per la presentazione dei certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 dello stesso decreto.
Devono altresì essere presentate entro il 30 giugno 1979 le dichiarazioni dei redditi i cui termini, ai sensi degli articoli 9, secondo e terzo comma, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono scaduti o scadono nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 29 giugno 1979.

Art. 2

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 maggio 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 15