DECRETO-LEGGE

D.L. 22/1979 - DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 22

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 22

Numero 22 Anno 1979 GU 31.01.1979 Codice 079U0022

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, al fine di evitare squilibri nel commercio delle carni in genere, occorre modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di suini vivi, nonchè delle carni e delle parti commestibili dei suini;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare il provvedimento nelle forme del decreto-legge, allo scopo di evitare che si verifichino speculazioni e distorsioni nel mercato delle carni suine;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

(( Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda. ))

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

ANDREOTTI - MALFATTI - MARCORA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 7