Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
La data di esecuzione è fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.))
L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.
Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1
Comma 1
Comma 2
dopo le parole: "negli articoli 67, 70 e" aggiungere: ", ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo";
dopo il primo periodo aggiungere: "Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio";
alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole: "nonchè quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma".))
Art. 2
#Comma 1
La disposizione di cui al precedente
1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;
5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonchè per quelli divenuti esecutivi anteriormente al
Art. 2-bis
#Art. 2
Comma 1
Comma 2
L'esecuzione dei provvedimenti indicati nel comma precedente, qualora la morosità sia stata interamente sanata nel termine previsto nello stesso comma, è fissata dal pretore non prima del 1 aprile 1981 ed entro il 31 dicembre 1981. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del presente decreto nonchè degli articoli 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392.))
Art. 3
#Comma 1
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.))
Art. 3-bis
#Art. 3
Comma 1
Comma 2
La commissione assegnazione alloggi modifica d'ufficio le graduatorie per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica dopo aver attribuito ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente, il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi tali provvedimenti, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, possono avanzare domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al competente comune, anche se è scaduto il termine di cui all'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma divenuti esecutivi prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
La disposizione del precedente comma si applica sino al 31 marzo 1981.))
Art. 4
#Comma 1
Dall'entrata in vigore del presente decreto chi continua ad occupare un immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio è tenuto a corrispondere l'intero canone determinato ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè gli oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.
Art. 4-bis
#Art. 4
Comma 1
Comma 2
L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè, per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. Non si applica altresì alle unità immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.))
Art. 4-ter
#Art. 4
Comma 1
Comma 2
La richiesta, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prefetto competente che, accertato il ricorrere delle condizioni previste nel comma precedente, nonchè il pagamento, anche contestuale, della somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario il contributo concesso.))
Art. 4-quater
#Art. 4
Comma 1
Comma 2
Le unità immobiliari indicate nel comma precedente non possono essere locate se la loro disponibilità non è stata resa pubblica con le modalità indicate nel primo comma.
Nella locazione delle stesse unità immobiliari gli enti e le società indicate nel primo comma devono dare priorità a coloro che ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2.))
Art. 4-quinquies
#Art. 4
Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 6