Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare la misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il giorno 11 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:
Comma 2
Tabella A:
Comma 3
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali
Comma 4
Tabelle B e C:
Comma 5
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili
Comma 6
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate:
Comma 7
Tabella A:
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
Comma 8
Tabelle B e C:
Comma 9
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
Art. 2
#Comma 1
L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato:
a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1980;
a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1 ottobre 1980.
Art. 2-bis
Comma 1
(( L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"))
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"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"))
Art. 3
#Comma 1
Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a L. 14.820 e a L. 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio 1980 e dal 1 ottobre 1980.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.
Art. 4
#Comma 1
Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonchè dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 5
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire
((954))
miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire
((334))
miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
((all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri))
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Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 14 luglio 1980
Comma 4
PERTINI
Comma 5
COSSIGA - FOSCHI - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 5
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 5