DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 694

Numero 694 Anno 1981 GU 03.12.1981 Codice 081U0694

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e nel contempo di provvedere al finanziamento degli aiuti nazionali di adattamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a L. 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.
Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, sono soppresse.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.

Art. 3

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Comma 1

((A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria. Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno. ))
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Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero è autorizzata nel limite di lire 202 miliardi ed i criteri di erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimento C.I.P.
I limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui al precedente primo comma e di eventuali altre misure a favore del settore sono stabiliti per le campagne seguenti con delibera del C.I.P.E., su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le assegnazioni dei fondi alla Cassa conguaglio zucchero per il pagamento degli aiuti di cui al precedente primo comma sono effettuate in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 1982.

Art. 4

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Comma 1


Per il ripianamento del disavanzo della Cassa conguaglio zucchero maturato al 30 giugno 1981, stimato in lire 60,5 miliardi, può provvedersi, a decorrere dall'anno 1982, a valere sul maggior gettito derivante dalle misure fiscali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto una volta assicurata l'assegnazione alla stessa Cassa delle somme necessarie per le finalità di cui al primo comma del precedente art. 3.
Per l'anno 1982 per lo scopo di cui al precedente comma è autorizzata una prima assegnazione nel limite di lire 28 miliardi.

Art. 5

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Comma 1


La complessiva somma di cui al secondo comma del precedente art. 3 e al secondo comma del precedente art. 4, valutata sino ad, un massimo di lire 230 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1981 e, per la residua somma, nell'anno finanziario 1982.
Lo stanziamento per gli anni successivi sarà annualmente determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e, relativamente agli aiuti di cui al primo comma del precedente art. 3, sulla base della delibera del C.I.P.E. prevista dal penultimo comma dello stesso articolo.

Art. 6

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Comma 1


All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per gli anni 1981 e successivi si provvede con i proventi derivanti dalle misure fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - FORMICA -
LA MALFA - ANDREATTA -
MARCORA - BARTOLOMEI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 1