DECRETO-LEGGE

D.L. 631/1981 - DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. 631

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. 631

Numero 631 Anno 1981 GU 09.11.1981 Codice 081U0631

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente:
"La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.
Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonchè le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse".

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 7 novembre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - ANDREATTA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 2