Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente:
"La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.
Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonchè le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse".
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 7 novembre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ANDREATTA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 2
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 2