DECRETO-LEGGE

D.L. 621/1981 - DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. 621

DECRETO-LEGGE 4 novembre 1981, n. 621

Numero 621 Anno 1981 GU 05.11.1981 Codice 081U0621

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la operatività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle piccole aziende agricole e di altri soggetti, indicati nelle leggi di incentivazione in materia di credito agrario ma non richiamati dall'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonchè di uniformare la misura della garanzia del Fondo stabilita dallo stesso art. 8 per tutti i destinatari degli interventi del Fondo suddetto previsti dal presente decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:
"Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonchè di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia".
Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:
"; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440; agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553.".

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 4 novembre 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - BARTOLOMEI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 27