Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare le misure occorrenti per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle somme dovute, a titolo di indennità, al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.
Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
((...))
per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni
((, nonchè per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricità e telefono))
). A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.
Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 23
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 23