DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 28 novembre 1984, n. 791

Numero 791 Anno 1984 GU 28.11.1984 Codice 084U0791

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 16:50:40

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che stabiliscono l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

#

Comma 1

1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.
2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.
3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonchè dei relativi proventi.
4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74))
.

Art. 2

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 novembre 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - VISENTINI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 13