DECRETO-LEGGE

D.L. 749/1984 - DECRETO-LEGGE 8 novembre 1984, n. 749

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1984, n. 749

Numero 749 Anno 1984 GU 08.11.1984 Codice 084U0749

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente E.U.R. nonchè la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumità pubblica e l'agibilità degli impianti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente E.U.R. di complessive lire 15 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985, al fine della prosecuzione, non oltre il 31 dicembre 1985, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente predetto, nonchè dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.
2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, l'ente E.U.R. è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi Contratti
((non oltre il termine di cui al comma 1))
, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1984.

Art. 2

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente "Nuove norme sull'ordinamento del corpo degli agenti di custodia", e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 8 novembre 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - GORIA - ROMITA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 8