DECRETO-LEGGE

D.L. 520/1984 - DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 520

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 520

Numero 520 Anno 1984 GU 30.08.1984 Codice 084U0520

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera
((fino al 30 aprile 1985))
per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - GORIA - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1984
Atti di governo, registro n. 51, foglio n. 13