Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, limitatamente ai prestiti esteri, l'intervento del Fondo di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
La sospensione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, non opera
((fino al 30 aprile 1985))
per i pagamenti che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è tenuto ad effettuare a copertura delle rate dei prestiti contratti dalle società concessionarie di autostrade con istituti di credito esteri, ovvero emessi all'estero dalle concessionarie medesime, assistiti dalla garanzia dello Stato.Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 agosto 1984
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI - GORIA - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1984
Atti di governo, registro n. 51, foglio n. 13
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1984
Atti di governo, registro n. 51, foglio n. 13