Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare l'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata la assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia
((indennizzata))
nonchè per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno ancora precedente.
3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.
4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.
((
5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482))
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
((
1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione.
La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.
La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.
))
Art. 1-ter
#Comma 1
((
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire 173 miliardi 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 15 giugno 1984
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI - DE MICHELIS - PANDOLFI - LONGO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 20
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 20