DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1984, n. 62

Numero 62 Anno 1984 GU 11.04.1984 Codice 084U0062

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 16:51:26

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a consentire la definizione di soluzioni imprenditoriali e gestionali di aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali sia imminente la scadenza del termine di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nonchè di adeguare la dotazione finanziaria della legge 19 dicembre 1983, numero 696, in relazione alle richieste di intervento previste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Comma 1

((All'articolo 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma"))
.

Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1

1. Le macchine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'articolo 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.
2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A. e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'IVA.
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 GIUGNO 1984, N. 212))
.
4. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 85 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, come integrato dai precedenti commi.
5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, pari a lire 85 miliardi, in ragione di lire 35 miliardi per il 1984 e lire 50 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e al corrispondente capitolo dell'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli anni medesimi, le autorizzazioni di spesa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((7. Il termine di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è prorogato al 31 dicembre 1984))

Art. 4

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 9 aprile 1984

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - ALTISSIMO - LONGO - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 37