Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che per effetto della imminente scadenza dei termini previsti dalla legge 25 gennaio 1985, n. 7, verranno contemporaneamente scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare numerosi imputati di gravi reati;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a modificare la disciplina vigente per salvaguardare più efficacemente le esigenze di tutela della collettività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il
((fermato))
è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale".
Art. 2
#Comma 1
Nel primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale le parole: "ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282".
Art. 3
#Comma 1
((I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma. le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili"))
.
"Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma. le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili"))
Art. 4
Comma 1
((L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.
Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.
Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.
L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'articolo 281"))
.
"Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.
Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonchè, se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.
Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.
L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'articolo 281"))
Art. 5
#Comma 1
Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria,
((impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282"))
.
Art. 6
#Comma 1
Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"291-bis. (Modifica e revoca degli obblighi - Permessi). - Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.
((Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo))
.
Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo".
Art. 7
#Comma 1
Il secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Nei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti".
Art. 8
Comma 1
((Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza"))
.
"Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza"))
Art. 9
#Comma 1
Il presente decreto
((entra))
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Napoli, addì 29 novembre 1985
Comma 4
COSSIGA
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 20
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 20