Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere
le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema;
Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza
di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.
Art. 2
#Comma 1
1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:
4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;
4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità; 6,00 per i preparati da lavastoviglie;
2,00 per i preparati per piatti a mano.
4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;
4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità; 6,00 per i preparati da lavastoviglie;
2,00 per i preparati per piatti a mano.
2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.
3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.
Art. 3
#Comma 1
1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.
((Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo è impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte))
.
((1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo è ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983))
2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni più rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.
5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.
6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori
((sei mesi))
.
Art. 4
#Comma 1
1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo
((e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136))
.
2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.
Art. 5
Comma 1
Art. 6
Comma 1
Art. 7
Comma 1
Art. 8
#Art. 8
Comma 1
:
Comma 2
Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, deve indicare, con le stesse modalità fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo. Deve essere altresì apposta, in posizioni e con caratteri di grande evidenza, la seguente espressione: "Attenzione: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi.
((...))
".
Art. 9
#Comma 1
Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalità ed alle quantità di prodotto da utilizzare nel lavaggio.
Art. 10
#Comma 1
((1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonchè quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319))
((2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo))
Comma 2
3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonchè a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
Art. 11
#Comma 1
((
1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonchè la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.
2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.
4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento))
Art. 12
#Comma 1
1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici
((che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere))
a seguito del dilavamento dei terreni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.
((2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi zootecnici ed alle modalità del loro smaltimento sul suolo al fine di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali))
Art. 13
#Comma 1
Alla vigilanza sull'applicazione del presente decreto
((provvede il sindaco, il quale si avvale))
dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonchè dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 14
#Comma 1
1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.
2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.
4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 15
#Comma 1
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GENNAIO 1986, N.7))
.
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 25 novembre 1985
Comma 4
COSSIGA
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro per l'ecologia
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DEGAN, Ministro della sanità
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
ZANONE, Ministro per l'ecologia
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DEGAN, Ministro della sanità
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 19
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 19