DECRETO-LEGGE

D.L. 312/1985 - DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

Numero 312 Anno 1985 GU 29.06.1985 Codice 085U0312

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie, delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490))

Art. 1-ter

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Comma 1

((
1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonchè nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
))

Art. 1-quater

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Art. 1-quinquies

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Comma 1

((Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.))

Art. 1-sexies

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Art. 2

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Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GULLOTTI, Ministro per i beni
culturali ed ambientali
NICOLAZZI, Ministro dei lavori
pubblici
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
CARTA, Ministro della marina
mercantile

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 18