Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la realizzazione di riduzioni della capacità produttiva del settore siderurgico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono differiti al 30 giugno 1985.
Art. 1-bis
#Comma 1
((Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.
All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio))
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All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le necessarie variazioni di bilancio))
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 31 maggio 1985
Comma 4
PERTINI
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 9
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 9