Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il regime agevolativo per la zona franca di Gorizia in attesa del definitivo riordinamento del regime stesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
(( 1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1 dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, i termini da questa ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1987, fatta eccezione del termine relativo all'esenzione dall'imposta locale sui redditi, applicabile nella provincia di Gorizia fino al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 26 ))
(( 1-bis. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:
"Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1 luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata" ))
"Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avrà decorrenza dal 1 luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione è sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata" ))
Comma 2
2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in 5 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesime all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga e disciplina del regime agevolativo per la zona di Gorizia" e, quanto a lire 1 miliardo, a carico del fondo di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 39
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 39