DECRETO-LEGGE

D.L. 920/1986 - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 920

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1986, n. 920

Numero 920 Anno 1986 GU 31.12.1986 Codice 086U0920

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonchè in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Art. 2

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Comma 1

1. Sui provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 l'attività di controllo viene esercitata dalla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro - Ufficio speciale per il controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organi collegati.
2. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere peri il Ministero dell'ambiente, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. i titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1986, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati ed i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 1987.
4. I titoli di spesa, emessi a carico della predetta rubrica 38 ed estinti in tempo utile ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto sospeso, sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, la quale, dopo avere effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvede a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per la nuova imputazione.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spenti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE LORENZO, Ministro dell'ambiente
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 40