Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, è ulteriormente prorogato
((di un anno))
.
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1986
Atti di Governo
Registro n. 60, foglio n. 18
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1986
Atti di Governo
Registro n. 60, foglio n. 18