Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi in favore dei lavoratori licenziati da imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
Art. 2
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5 miliardi di lire, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 7
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 7