Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione del disposto contenuto nell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla identificazione della qualifica funzionale superiore nella quale è disposto l'inquadramento disciplinato dal medesimo articolo 4;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978.
3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorchè registrati.
4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.
5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.
Art. 2
#Comma 1
1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.
2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.
4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al
((92 per cento))
del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste
((dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ))
a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986
Comma 4
COSSIGA
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986
Atti di Governo registro n. 58, foglio n. 4
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986
Atti di Governo registro n. 58, foglio n. 4