DECRETO-LEGGE

D.L. 327/1987 - DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 327

Numero 327 Anno 1987 GU 04.08.1987 Codice 087U0327

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonchè di consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.
2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.
3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.
4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

Art. 2

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Comma 1

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

Art. 3

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 222.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 35