Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data, rispettivamente, 16 febbraio 1982 e 8 marzo 1985, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, al fine di assicurare l'esecuzione delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 4
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 5
#Comma 1
1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei locali.
((1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati))
2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.
((
2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate"))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139))
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1987
Comma 4
COSSIGA
Comma 5
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GULLOTTI, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GULLOTTI, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 27
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 27