DECRETO-LEGGE

D.L. 11/1987 - DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 11

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 11

Numero 11 Anno 1987 GU 27.01.1987 Codice 087U0011

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la piena funzionalità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985, nel limite massimo di lire 150 miliardi.
2. All'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1 dicembre 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.
Detti titoli sono rilasciati all'ENEL, per l'ammontare massimo di lire 80 miliardi, a saldo dei debiti contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per fornitura di energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1985, e, per la rimanenza, all'istituto cassiere dell'ente medesimo.
3. L'istituto cassiere è autorizzato a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, contestualmente all'acquisizione dei titoli di Stato di cui al comma 2, un finanziamento di pari importo che l'Ente medesimo è tenuto a destinare esclusivamente al ripiano del disavanzo di cui al comma 1. Detta somma, in conseguenza del titolo della sua concessione, non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, si provvede, quanto a lire 150 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese", nonchè, quanto a lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 13