Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;
Viste le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di (( 2500 MW )), combinata con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per (( 800 MW ));
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.
2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4.431 in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di
(( 2500 MW ))
e di un impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori
(( 800 MW ))
di potenza.
3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 2
#Comma 1
1. Alla centrale policombustibile con potenza di
(( 2500 MW ))
e all'impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori
(( 800 MW ))
di potenza, di cui all'articolo 1, nonchè alle centrali site nel comune di Civitavecchia, si applicano i limiti minimi e massimi di emissione definiti con il decreto interministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che attua la direttiva CEE n. 88/609, in materia di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI