Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi al fine di ovviare alle gravi disfunzioni delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi dell'Italia settentrionale, dovute prevalentemente a carenze di personale che, perdurando da molti anni, determinano negative e ormai intollerabili ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche comprese negli ambiti territoriali di competenza dei predetti uffici;
Considerato che tale situazione crea preoccupate e diffuse reazioni a livello delle comunità locali interessate e degli organi ed enti che le rappresentano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unità, secondo quanto previsto dalla annessa tabella A, quadro b).
2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà di personale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.
4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unità amministrate di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.
Art. 2
#Comma 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le situazioni di
soprannumerarietà di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.
soprannumerarietà di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.
Art. 3
#Comma 1
1. Nella prima attuazione del presente decreto i posti resi disponibili nelle singole qualifiche non dirigenziali dall'incremento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, sono conferiti agli idonei compresi nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi pubblici espletati o banditi negli ultimi cinque anni per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1. Tali graduatorie sono utilizzate, per ciascuna qualifica, nell'ordine cronologico di espletamento dei rispettivi concorsi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione del comma 1 sono coperti mediante passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, che ne faccia domanda. Qualora, per le singole qualifiche, il numero degli aspiranti al passaggio sia eccedente rispetto a quello delle disponibilità, ai passaggi stessi si provvede secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza, dando precedenza al personale in posizione di soprannumerarietà. I passaggi sono disposti secondo le modalità previste dall'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche funzionali di provenienza e quelle di inquadramento, stabilite nell'annessa tabella B. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. La posizione economica già acquisita è comunque fatta salva, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base del livello nel quale è immesso, la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio; questa è incrementata della differenza tra i due stipendi base nel caso in cui quello percepito nel ruolo di provenienza sia di importo superiore a quello di nuova attribuzione, ed è, invece, ridotta di tale differenza nel caso contrario.
((2-bis. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti))
3. Per il personale che consegue il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2 sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione appositi corsi di formazione in relazione anche all'introduzione di procedure informatizzate. La durata di tali corsi, che si svolgeranno nel primo anno di servizio, non potrà essere superiore a 30 giorni anche non continuativi.
((2))
4. I posti che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai
((commi 1, 2 e 2- bis))
sono conferiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla legge 11 ottobre 1986, n. 699, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.
5. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito nè distaccato o comandato o comunque utilizzato in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, ivi compresi quelli dei gabinetti e delle segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 agosto 1988, n. 353 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 3, del presente articolo, le parole: "che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nominato per effetto dei commi 2 e 2- bis".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 agosto 1988, n. 353 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al comma 3, del presente articolo, le parole: "che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nominato per effetto dei commi 2 e 2- bis".
Art. 4
#Comma 1
1. I posti di primo dirigente di cui alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono incrementati, per le dotazioni organiche stabilite dai quadri A e D, secondo quanto previsto dall'annessa tabella A, quadro a).
2. Nella prima attuazione del presente decreto, detti posti sono conferiti agli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati o in via di espletamento, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto
((, per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1))
. La nomina è conferita secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando, alternativamente, i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.
3. I posti disponibili dopo l'applicazione del comma 2, saranno conferiti mediante le procedure previste dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
4. I posti di cui al presente articolo, sono ripartiti esclusivamente tra gli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali elencati nell'articolo 1, e secondo le modalità ivi previste.
Art. 5
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 420 milioni per l'anno 1988, in lire 8.414 milioni per l'anno 1989 e in lire 11.794 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988.
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 12.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988.
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 12.