Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.
((2))
2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.
3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1990, n. 71, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è prorogato di un anno in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1990, n. 71, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è prorogato di un anno in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160.
Art. 2
#Comma 1
1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.
2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purchè venga immediamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.
5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.
Art. 3
#Comma 1
1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.
Art. 4
#Comma 1
1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:
Valore Frequenza Metodi di analisi Parametri limite campioni o di ispezione
-- -- -- -
"11-bis) Entero
virus PFU/10 L 0 (4) (4)
Valore Frequenza Metodi di analisi Parametri limite campioni o di ispezione
-- -- -- -
"11-bis) Entero
virus PFU/10 L 0 (4) (4)
Art. 5
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 3
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 3