Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista della scadenza degli adempimenti imposti per l'attuazione della distillazione obbligatoria del vino, di prevedere un congruo differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:
"L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".
"L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 40
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 40