DECRETO-LEGGE

D.L. 103/1988 - DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103

Numero 103 Anno 1988 GU 02.04.1988 Codice 088G0159

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990.
((L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990))
.
((
1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990.
1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1))
2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari
((sociali))
.
((2- bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni))
.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1› aprile 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
FANFANI, Ministro dell'interno
COLOMBO, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari speciali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1› aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 13