Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come segue:
a) il numero 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
"La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:
cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
((tre anni e tre mesi))
per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"La durata della custodia cautelare
"La durata della custodia cautelare
((non può comunque superare un terzo del massimo della pena))
temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.";
d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".
Art. 2
#Comma 1
1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 1, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.".
"Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.".
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Algeri, nell'ambasciata d'Italia, addì
13 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Algeri, nell'ambasciata d'Italia, addì
13 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI