Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nei tribunali di maggiore importanza e nell'imminenza dell'avvio delle ordinarie procedure per la copertura dei posti, alla organizzazione di uffici dei giudici per le indagini preliminari (G.I.P.), al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli attuali presidenti, nonchè al conferimento delle stesse funzioni ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.
2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.
3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.
5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n.
261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI