DECRETO-LEGGE

D.L. 217/1989 - DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1989, n. 217

Numero 217 Anno 1989 GU 05.06.1989 Codice 089G0294

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione del servizio relativo alla concessione delle agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192 , prorogate fino al 31 dicembre 1991 dall'articolo 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 , è autorizzata
((la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991))
.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 75 miliardi
((per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991))
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati".
3. L'apporto statale di cui al comma 1 alimenta il fondo speciale istituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192 , le cui esistenti disponibilità continueranno ad essere utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI