Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria
((sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto))
alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro,
((...))
presso la sezione distaccata.
((Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura))
.
((2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza))
((2-bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1))
Art. 2
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI: Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI: Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI